Scattano agevolazione per 'rimpatrio dei cervelli'
Lo prevede una circolare dell'Agenzia delle entrate. L'incentivo a partire dal 28 gennaio, vale anche per i co.co.co. Rimborsi Iva per più di 11 mila imprese: 400 milioni di euro saranno erogati già nei prossimi giorni, mentre 1,8 miliardi dalla seconda metà di maggio.

Il direttore dell'Agenzia delle entrate
ROMA - Scattano le agevolazioni per il 'rimpatrio dei cervelli'. L'Agenzia delle Entrate ha diffuso una circolare che fa chiarezza sull'applicazione di norme che, contenute in più decreti, impedivano di fatto il reale utilizzo degli incentivi per il rientro dei lavoratori. L'agevolazione può scattare dal 28 gennaio e vale anche per i co.co.co.
A CHI SONO DESTINATI. La norma prevede che hanno diritto agli incentivi i cittadini dell'Unione europea, nati dopo il 1 gennaio 1969, che sono assunti o avviano un'attività d'impresa o di lavoro autonomo in Italia trasferendovi il proprio domicilio, nonché la propria residenza entro 3 mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività. A questo proposito, il documento spiega che il termine assunzione "assorbe" non solo le attività di lavoro dipendente, ma anche quelle che producono redditi assimilati agli occhi del Fisco. Ciò significa, ad esempio, che l'agevolazione ricade anche sui redditi di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, così come sulle somme ricevute a titolo di borse di studio. Non solo. L'attività in Italia è agevolata anche se "slegata" da quella estera. La circolare, infatti, spiega che la mansione svolta nel nostro Paese trova l'agevolazione anche se non è attinente all'attività di studio o lavoro svolta all'estero.
IDENTIKIT DEGLI "AGEVOLATI" A MAGLIE LARGHE. Possono beneficiare degli incentivi anche i cittadini dell'Ue, nati dopo il 1 gennaio 1969, che hanno maturato i requisiti a partire dal 20 gennaio 2009 e che, poi, sono stati assunti o hanno avviato un'attività di lavoro autonomo o d'impresa in Italia. Le agevolazioni decorrono dal 28 gennaio 2011, ossia dalla data da cui è in vigore la relativa norma. La circolare, infatti, precisa che il 20 gennaio 2009, ossia il giorno in cui è stato presentato il disegno di legge relativo agli incentivi, è la data a partire dalla quale conta l'assunzione o l'avvio dell'attività in Italia. In altre parole, accede al beneficio non solo chi possiede i requisiti a questa data, ma anche chi li matura successivamente, e comunque prima di essere assunto.
RESIDENZA E DOMICILIO. Possono accedere al beneficio i lavoratori che hanno trasferito residenza e domicilio in Italia anche prima dell'assunzione o dell'avvio dell'attività, purché il trasferimento sia funzionale e avvenga nei tre mesi che ne precedono l'inizio.
COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO. Entro il 31 maggio prossimo i sostituti d'imposta dovranno rilasciare un nuovo Cud per l'anno 2011 ai lavoratori interessati che, in possesso dei requisiti, richiedono l'applicazione del beneficio per lo stesso anno. In via residuale è possibile richiedere il rimborso a un Ufficio territoriale dell'Agenzia, allegando la documentazione che prova la sussistenza dei presupposti per ottenere l'agevolazione. La circolare, infine, spiega che, a partire dall'anno d'imposta 2012, è comunque consentito al lavoratore di presentare la richiesta al datore di lavoro anche oltre il termine di tre mesi dall'assunzione. In questo caso, è facoltà del datore di lavoro riconoscere l'applicazione del beneficio.